EDITORIALE – Nell’attività giornalistica, la tutela del minore rappresenta un principio cardine, che prevale sul diritto di cronaca e di critica. Il giornalista ha il dovere deontologico e morale di proteggere il minore da ogni forma di esposizione mediatica che possa comprometterne la serenità, la reputazione o il corretto sviluppo psicologico e relazionale.
Il quadro normativo che regola questa materia è ampio e articolato. Il riferimento principale è l’articolo 7 del Testo unico dei doveri del giornalista, che sancisce il diritto del minore alla riservatezza come valore primario. A esso si affiancano la Carta di Treviso – documento fondamentale sottoscritto nel 1990 dall’Ordine dei Giornalisti e dalla FNSI, in collaborazione con Telefono Azzurro – e l’articolo 52 del Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003), che vieta la diffusione di dati o elementi che possano consentire l’identificazione, anche indiretta, di minori coinvolti in vicende giudiziarie o di cronaca. Sul piano internazionale, la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989 ribadisce il divieto di interferenze arbitrarie o illegali nella vita privata dei minori, ponendo le basi di un principio universale di tutela.
La Carta di Treviso rappresenta il documento di maggiore valore etico e professionale: essa afferma che la tutela della personalità del minore si estende anche a fatti che non costituiscono reato, come adozioni, affidamenti, conflitti familiari o suicidi. Il minore è considerato una “persona in divenire” e il suo interesse alla crescita equilibrata deve prevalere su ogni altro interesse informativo. Ne deriva il divieto di pubblicare nomi, immagini, indirizzi, scuole frequentate o qualsiasi altro elemento che possa rendere il minore identificabile, non solo a livello nazionale, ma soprattutto nel contesto territoriale in cui vive e cresce.
Il principio di essenzialità dell’informazione impone al giornalista di riferire solo ciò che è strettamente necessario per comprendere i fatti, evitando dettagli superflui o descrizioni che possano condurre all’identificazione del minore. Vanno inoltre esclusi tutti gli elementi che possano generare spettacolarizzazione o protagonismo mediatico, fattori in grado di compromettere il naturale processo di maturazione.
Il Vademecum del 1995, parte integrante della Carta di Treviso, ha ulteriormente precisato i comportamenti corretti del giornalista, imponendo l’occultamento di qualsiasi informazione riferibile al minore, ai suoi familiari o al suo ambiente di vita. L’identificazione può essere consentita solo in casi eccezionali, quando la pubblicazione sia realmente nell’interesse oggettivo del minore: ad esempio, nei casi di bambini scomparsi o rapiti, o quando la diffusione dell’immagine o della notizia possa favorirne la protezione o il ritrovamento. È ammessa anche la pubblicazione di notizie o immagini che valorizzino positivamente il minore, purché ottenute in modo trasparente e senza inganno.
Diverso è il caso del minore autore di reati. Anche in queste situazioni la regola generale vieta la diffusione delle generalità, ma il diritto di cronaca può prevalere quando la gravità e l’eccezionalità del fatto rendono irrilevante l’anonimato ai fini della tutela della personalità. Nei casi di suicidio o morte di minori, il giornalista deve evitare dettagli che possano generare effetti di suggestione o emulazione, ma può approfondire le circostanze del fatto quando ciò serva a individuare responsabilità o carenze sociali e istituzionali.
Infine, la versione aggiornata della Carta di Treviso del 2006 ha esteso l’applicazione di tutte queste regole anche al giornalismo online e multimediale, richiamando l’attenzione sulla lunga permanenza delle notizie sul web e sul rischio di una “seconda esposizione” del minore nel tempo.
In conclusione, la tutela del minore nell’attività giornalistica si fonda su un equilibrio delicato tra diritto di cronaca e diritto alla riservatezza. La regola generale resta quella della prudenza e dell’anonimato: ogni informazione deve essere valutata alla luce dell’interesse del minore, che costituisce il limite invalicabile dell’etica professionale e il fondamento stesso di un giornalismo rispettoso e responsabile.



contact:
mail@danieleimperiale.it
